Da oggi, forse, il mondo degli appalti può contare su una tutela maggiore.
L’autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha approvato, infatti, un nuovo Regolamento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n). del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Tale norma stabilisce che l’Autorità “su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione”.
Tale strumento può rilevarsi molto utile, in quanto può impedire l’instaurarsi di una controversia giudiziale facendo risparmiare tempo e denaro alle parti in lite.
Leggendo il Regolamento, ho notato con sommo piacere, come tale strumento di tutela diventi ancora più forte. Infatti il nuovo regolamento prevede un ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati).
Prevede inoltre, importante novità, la possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva e ancora, su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto, di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto.
Il regolamento stabilisce anche dei limiti temporali, il procedimento dovrà concludersi nel termine stabilito in massimo 90 giorni. L’Autorità inoltre si potrà pronunciare fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale.
Concludo infine, ponendo l’accento, su un’ultima novità degna di nota. Le parti infatti dovranno scambiarsi delle reciproche memorie contenente la definizione della questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità e la rappresentazione delle rispettive posizioni. Ciò servirà a garantire un effettivo contraddittorio fra le parti.
Articolo pubblicato su LeggiOggi.it il 5 marzo 2014