Comunicazioni del processo amministrativo alla PEC degli avvocati: lo strano caso del domiciliatario “telematico”

Dal 16 giugno 2014 le comunicazioni di cancelleria saranno effettuate di regola a mezzo PEC, mediante una sola comunicazione per ogni singola parte costituita.

E’ questo l’ultimo approdo del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, che, con una circolare inviata alle segreterie di TAR e Cons. Stato il 23 aprile scorso – ed il relativo avviso agli avvocati – ha sancito il ruolo privilegiato della PEC come strumento di comunicazione delle cancellerie verso gli avvocati, relegando il tradizionale biglietto di cancelleria – inviato via fax o per posta – a strumento meramente residuale, utilizzabile solo ove la cancelleria stessa abbia accertato che la comunicazione via PEC non si sia perfezionata e che “non risulti tecnicamente possibile”.

La base normativa di tale novità consiste nel combinato disposto di cui all’art. 136 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo, ed all’art. 16-ter della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd.legge Stabilità 2013).

L’art. 136 comma 1, è la nota disposizione secondo cui “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente”.  

L’art. 16-ter della legge di stabilità 2013, rubricato “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, ha poi individuato i pubblici elenchi di PEC utilizzabili, “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale”, trai quali vi è anche l’indice INI-PEC (www.inipec.gov.it) contenente anche gli indirizzi PEC degli avvocati, provenienti dagli Ordini di appartenenza.

Da un punto di vista prettamente tecnico, inoltre, tale novità è state resa possibile dalle recenti modifiche apportate al sistema NSIGA contestualmente al lancio del nuovo portale della giustizia Amministrativa, che – come può leggersi nella circolare – “accordano alla Segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali, lo strumento tecnico per procedere a tutte le comunicazioni processuali a mezzo PEC”.

La circolare, in particolare, detta alcune istruzioni operative per le cancellerie, distinguendole in due gruppi: le istruzioni che si applicano ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (16 settembre 2010), e quelle che si applicano ai ricorsi depositati successivamente.

Con riferimento ai ricorsi, tutt’oggi pendenti, depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, poiché non sussisteva allora l’obbligo in capo al difensore costituito di indicare nel primo atto del processo l’indirizzo PEC a cui intendesse ricevere le comunicazioni del processo, in quei giudizi, dal prossimo 16 giugno le cancellerie dovranno inviare le comunicazioni comunque a mezzo PEC, e precisamente all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante da pubblici elenchi, oppure in caso di collegio difensivo, all’indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso risultante da pubblici elenchi.

Qualora, invece, sia stato eletto domicilio presso altro difensore, ai sensi dell’art.25 C.p.a. la comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del domiciliatario, risultante da pubblici elenchi; salvo che, in corso di giudizio, il difensore costituito dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC.

Attenzione: tale dichiarazione del difensore costituito sarà necessaria – al fine di ottenere le comunicazioni alla propria PEC e non a quella dell’avvocato domiciliatario – anche qualora egli abbia già indicato il suo indirizzo PEC all’atto del deposito del primo atto processuale, e ciò in quanto solo dopo l’entrata in vigore del CPA l’indicazione dell’indirizzo PEC poteva costituire dichiarazione giuridicamente vincolante ai sensi dell’art. 136 comma 1.

E fin qui, tutto torna.

Tuttavia, è con riferimento ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, che questa circolare non ci convince.

In particolare, solo le prime due istruzioni a lasciarci molto perplessi:
“1) la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC; 2) in mancanza di domiciliazione presso un difensore, la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso”.

Infatti, posto che i ricorsi ”post CPA” – salvo isolate omissioni – già contengono la dichiarazione del difensore costituito (resa ex 136 comma 1) di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al proprio indirizzo PEC indicato, non si comprende per quale ragione il Segretario stabilisca, da un lato, che le comunicazioni debbano essere inviate di regola al domiciliatario e non all’indirizzo PEC previamente indicato dal difensore costituito, dall’altro che costringa il difensore costituito che voglia ricevere direttamente le comunicazioni a reiterare la medesima dichiarazione ex art. 136 comma 1, già precedentemente resa secondo legge.

Orbene, tale dictum, oltre ad essere molto probabilmente illegittimo – siamo di fronte, infatti, ad un atto amministrativo che disapplica una norma di rango primario qual è l’art. 136 CPA – comporta delle conseguenze illogiche ed irragionevoli: nei giudizi introitati dopo settembre 2010 accadrà infatti che le comunicazioni di cancelleria, fino ad oggi correttamente inviate agli indirizzi PEC indicati dai difensori nel primo atto difensivo, dal 16 giugno 2014 dovranno essere inviate alla PEC del domiciliatario, che le cancellerie evidentemente non troveranno negli atti processuali in precedenza prodotti, ma dovranno reperire, con inutile dispendio di energie, in INI-PEC.

Non solo.
Gli avvocati costituiti che vorranno ripristinare la situazione antecedente alla circolare oggi in commento, saranno costretti a depositare una nuova dichiarazione per ogni giudizio pendente in cui sia stato in precedenza eletto domicilio presso altro difensore; e ciò evidentemente, complicando ulteriormente le cose, presso TAR diversi da quello di propria pertinenza.

Quanto alle altre istruzioni, applicabili ai casi in cui non sia stato eletto domicilio presso altro difensore, non si scorge alcuna particolare sorpresa.

Un’ipotesi peculiare regolata dalla circolare in esame, riguarda il caso di collegio difensivo che abbia indicato nel primo atto più indirizzi PEC: in questo caso, la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che, anche in questo caso, il collegio difensivo dichiari con un successivo deposito in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi.

LA questione più rilevante, infine, è quella dell’eventuale contrasto tra l’indirizzo PEC indicato, e quello risultante dai pubblici elenchi: tale contrasto – precisa il Segretariato Generale – dovrà essere sempre risolto dalle cancellerie dando la prevalenza all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.

Questa ci sembra una soluzione corretta, in quanto prima del 16 dicembre 2013 gli avvocati potevano indicare, ai fini delle comunicazioni ex art. 136 CPA, qualsiasi indirizzo PEC, anche diverso da quello comunicato nel 2009 al proprio Ordine Forense.

Così facendo, gli avvocati ottenevano i medesimi effetti giuridici da tale dichiarazione, in quanto prima dell’entrata in vigore dell’art. 16-ter legge Stabilità 2013, non sussisteva nessuna norma, come ad esempio quella prevista per le notifiche via PEC, che obbligasse gli avvocati ad utilizzare solo e soltanto gli indirizzi risultanti da pubblici elenchi.

Da metà dicembre 2013, come detto, le cose sono cambiate, potendo le cancellerie usare ai fini delle comunicazioni nel processo amministrativo solo gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi di cui al suddetto art. 16-ter.

Tra l’altro, a fortiori, la circolare evidenzia che ”l’elenco degli indirizzi PEC dei difensori e dei domiciliatari contenuto in NSIGA – in quanto, è opportuno precisarlo, formatosi prima che fosse vigente l’art. 16-ter suddetto – è meramente indicativo e esemplificativo, e non esonera le segreterie dal verificare che la comunicazione abbiamo luogo, nel caso di difensori costituiti, all’indirizzo PEC del difensore indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter legge 228/2012, indirizzo che, in ogni caso, prevale sull’indirizzo risultante dal ricorso”.

Il Segretariato Generale, infine, chiude la propria circolare riferendosi ai ricorsi depositati dopo il 16 giugno 2014, precisando che sarà cura del difensore (o del collegio difensivo) indicare un unico indirizzo PEC per ogni parte del processo, secondo le regole sopra spiegate.

In conclusione, dunque, risulta meritevole l’iniziativa del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, che in tal modo risolve alcuni dubbi interpretativi su cui da qualche tempo cancellerie ed avvocati si arrovellano.  Tuttavia, come sopra evidenziato, c’è sicuramente da aggiustare il tiro per la parte che prevede, con un fulmineo “ritorno al passato”, la comunicazione alla PEC del domiciliatario anche per i ricorsi successivi al Codice del processo amministrativo.