DISEGNO DI LEGGE ATTI CAMERA N. 2486
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
Osservazioni e proposte di emendamenti sui seguenti punti:
-
Art. 18 (soppressione delle sedi staccate dei TAR)
-
Art. 22, comma 12 (competenza del TAR Lombardia in materia di energia)
-
Art. 38 (processo amministrativo digitale)
-
Art. 39 (oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici)
-
Art. 40 (misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)
-
Art. 41 (Misure per il contrasto all’abuso del processo)
- Art. 18 (soppressione delle sedi staccate dei TAR)
La norma colpisce in modo indiscriminato tutte le sedi staccate dei Tribunali regionali amministrativi, si deve presumere per conseguire un risparmio dei costi, prescindendo del tutto da un’analisi delle singole realtà soppresse, sia in termini di volume del contenzioso, delle realtà servite e degli effettivi effetti finanziari della misura.
Da un semplice riscontro dei dati forniti dal Segretariato Generale della Giustizia amministrativa si evince che in alcune sedi staccate si trattano un numero di ricorsi addirittura superiore a quello delle sedi principali (es. Lecce e Catania) e che in altre sedi staccate (es. Brescia, Salerno) il numero dei ricorsi è comunque di gran lunga superiore a quello di molti altri Tribunali amministrativi in unica sede.
Il difetto principale della disposizione sta quindi nel disporre con legge una distribuzione territoriale del servizio della giustizia amministrativa che prescinde da qualsiasi incidenza di criteri di funzionalità e dai costi effettivi, ma che premia unicamente il dato puramente “amministrativo” (la coincidenza con il capoluogo di regione).
Si presume inoltre di conseguire dei vantaggi finanziari ma non si prende in considerazione i notevoli costi indotti dalla necessità di abbandonare strutture esistenti ed in buona parte già ammortizzate (si pensi alle sedi in proprietà pubblica) e di adeguare le sedi dei TAR centrali che diverranno senz’altro inadeguate per accogliere la mole dei ricorsi delle sedi soppresse, come ad esempio nel caso di Milano (sede in locazione).
La proposta di emendamento coglie l’esigenza di mettere comunque in moto un percorso di razionalizzazione e di ottimizzazione delle strutture della giustizia amministrativa, ma di affidare le relative scelte ad un provvedimento amministrativo da adottarsi entro l’anno da parte della Presidenza del Consiglio, sulla base di parametri oggettivi fissato dalla norma. Viene inoltre valorizzato il possibile ruolo delle istituzioni locali in un ottica di sussidiarietà e di sostenibilità finanziaria.
Testo del DL Emendamento proposto
1.A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalita’ per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonche’ delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale. | Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell’ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Possono essere conservate sezioni che non raggiungano tale parametro, nel caso in cui le regioni interessate, in accordo con gli enti locali, si facciano carico dei costi delle relative sedi ai sensi delle vigenti norme in materia di locali degli uffici giudiziari ordinari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. |
2. All’articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni: |
a) il terzo comma e’ abrogato;
b) al quinto comma, le parole: “, oltre una sezione staccata,” sono soppresse.Il comma 2 dell’art. 18 è abrogato
- Art. 22, comma 12 (competenza del TAR Lombardia in materia di energia)
La disposizione del Decreto legge abolisce la norma del Codice del processo amministrativo che prevede la competenza funzionale del Tribunale amministrativo della Lombardia in materia di energia che è stata determinata dalla collocazione a Milano della sede dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed i servizi idrici. La misura è correlata ad una previsione di trasferimento della sede, misura che è stata oggetto di fondata critica da parte degli operatori in ragione del radicato insediamento della struttura nel capoluogo lombardo e che appare di incerto esito, soprattutto rispetto alla tempistica. Appare quindi opportuno che al momento si mantenga il rapporto di vicinanza tra tribunale competente e sede dell’Autorità, operando eventualmente questo spostamento all’atto d’effettivo trasferimento.
Testo del DL Emendamento proposto
12. All’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l’articolo 14, comma 2, e’ abrogato. | Il comma 12 dell’art. 22, comma 12, è abrogato |
– Art. 38 (processo amministrativo digitale)
La disposizione mira ad accelerare l’introduzione del processo amministrativo digitale. Poiché una delle ragioni di un’iniziale diffidenza degli operatori per le nuove tecnologie applicate al processo è connessa ai rischi che le conseguenze dei possibili malfunzionamenti degli apparati ricadano sugli operatori stessi si propone una disposizione che rende questa tematica oggetti di previa regolazione nell’opportuna sede amministrativa.
Testo del DL Emendamento proposto
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 13 dell’Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso. | |
All’art. 38, è aggiunto: |
2. Nel decreto di cui al comma precedente sono previste le modalità operative inerenti sia al sito di giustizia amministrativa sia per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali.
– Art. 39 (Semplificazione degli oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici)
L’art. 39, secondo logica e buon senso giuridico, dovrebbe essere interamente cassato o almeno prevedere che il soccorso istruttorio sia limitato solo alle irregolarità non sostanziali (secondo consolidata giurisprudenza, più che non essenziali, concetto vago e generico) delle dichiarazioni estendendo il principio anche alle ipotesi di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/2006 ad oggi escluse dalla possibilità di integrazione ex post.
Non può, infatti, esservi dubbio che costituisca violazione dei principi della par condicio competitorum e del favor partecipationis il concetto che tutto può essere regolarizzato con l’unico limite che vi sia solo l’obbligo di pagare una sanzione entro il termine di dieci giorni.
Per le considerazioni esposte l’ipotesi più ragionevole sarebbe quella di limitare l’ambito applicativo dell’art. 39 a tutte le irregolarità ed incompletezze non sostanziali delle dichiarazioni e in tale ambito circoscrivere il ricorso al soccorso istruttorio. La futura norma quindi in tale ipotesi raggiungerebbe comunque il suo scopo ossia quello di estendere il soccorso istruttorio anche alle dichiarazioni manchevoli o irregolari inerenti ai requisiti soggettivi previsti dall’art. 38 del d. lgs. 163/2006, ad oggi esclusi dal testo di legge secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, all’unica condizione (sostanziale) dell’effettivo possesso dei requisiti stessi.
Al contempo però la legge di conversione si presterebbe ad intuibili violazioni del principio di concorrenza e del favor partecipationis, nonché di serietà dell’offerta, se passasse il principio dell’ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico del negoziale mercimonio della regolarizzazione delle dichiarazioni rese nelle gare pubbliche.
Senza considerare che un aumento ingiustificato delle offerte di gara, anche irregolari e non serie perché suscettibili sempre di regolarizzazione, è evidente che causerebbe un inquinamento e turbamento delle gare, in danno non solo degli operatori economici ma anche delle stazioni appaltanti e dell’interesse pubblico (basti pensare all’aggravio della fase della verifica della documentazione amministrativa o all’incidenza che può avere il maggiore numero di imprese sull’equazione matematica dell’All. P al D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207).
Salvo quanto sopra, anche nel caso in cui la norma non possa essere suscettibile di applicazione alle sole irregolarità non sostanziali , cercare di limitarne il contenuto applicativo nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi i quali correttamente ritengono che nelle gare pubbliche il falso innocuo è irrilevante.
In quest’ottica si ritiene opportuna la richiesta di eliminare in sede di conversione in legge l’inciso che considera intangibile – anche nel caso di sopravvenute decisioni giurisdizionali – il calcolo di medie nella procedura per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Al di là della non chiarezza dell’inciso dell’attuale 39 del D.L. 90/2014, l’unica parte del testo della norma che invece è certo che non possa essere accettato in uno stato di diritto è costituito dal principio che le sopravvenute pronunce giurisdizionali non possono, comunque, incidere sull’esito del procedimento di gara.
E’ altrettanto importante escludere il soccorso istruttorio per così dire “a pagamento” nel caso di dichiarazioni di gara non veritiere, non per ultimo al fine di rispettare il principio dell’irrilevanza del falso innocuo nelle gare pubbliche.
Per tale ragione nella proposta di modifica, in ogni caso, si chiede di prevedere l’esclusione dell’applicazione della norma nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere.
Testo del DL Emendamento proposto
1. All’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarita’ essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e’ garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche’ siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita’ non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne’ applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e’ escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne’ per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.». 2. All’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita’ delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
1. All’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarita’ non sostanziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e’ garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche’ siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita’ non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne’ applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e’ escluso dalla gara.Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne’ per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.». 2. All’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita’ delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il concorrente abbia reso in gara dichiarazioni non veritiere e conseguentemente in tali casi non è ammesso il soccorso istruttorio. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
|
-
ART. 40 (Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici).
Le proposte di modifica dell’art. 40 essenzialmente riguardano da un lato l’obbligo della decisione in forma semplificata e dall’altro l’onere di prestare una fideiussione in caso di accoglimento della domanda cautelare.
La ragione delle suddette modifiche è in re ipsa nella natura complessa delle questioni che caratterizzano gli affidamenti pubblici.
Sovente la complessità delle questioni giuridiche trattate, le quali sono anche spesso caratterizzate dalla notevole valenza economica o rilevanza che le medesime hanno per la collettività, non possono per obbligo di legge essere sempre risolte con una mera decisione in forma semplificata in quanto ciò costituirebbe una evidente negazione di giustizia nonché limitazione del diritto di difesa,suscettibili peraltro di incrementare il ricorso al giudice d’appello.
Al contempo la domanda cautelare condizionata dall’accensione di una garanzia economica non fa altro che caratterizzare il giudizio relativo ai contratti pubblici quale processo per imprese facoltose in danno delle piccole e medie imprese che oltre a dovere superare l’ostacolo del pagamento del contributo unificato, nonché il rischio di corrispondere consistenti sanzioni economiche in caso di dichiarazioni incomplete, dovranno anche sobbarcarsi l’ingente rischio economico di provvedere a garantire con fideiussione l’accoglimento della domanda cautelare.
Ulteriore modifica processuale è quella volta ad evitare che possa essere applicata la norma con effetto retroattivo anche ai giudizi di primo grado il cui esito risulta ancora appellabile.
Testo del DL Emendamento proposto
1. All’articolo 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: “6. Il giudizio, ferma la possibilita’ della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e’ dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e’ necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.”; b) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente: “8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne subordina l’efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell’ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119”; c) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: “9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la possibilita’ di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.”. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
|
1. All’articolo 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: “6. Il giudizio, ferma la possibilita’ della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e’ dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e’ necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.”; b) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente: “8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne subordina l’efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell’ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119“; c) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: “9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la possibilita’ di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.”. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
|
-
ART. 41 (Misure per il contrasto all’abuso del processo).
Non si comprende come solo per il settore dei contratti pubblici il Legislatore abbia sentito la necessità di sanzionare ulteriormente l’avvocato che patrocina i giudizi rispetto ad altri settori del diritto. Sul punto qualche perplessità di natura costituzionale sorge spontanea. Pertanto occorre con chiarezza rivendicare che, attesa l’attuale situazione, il controllo di legalità sui contratti pubblici in Italia è stato in parte soddisfatto proprio dal coraggio e dalla perseveranza di coloro che hanno proposto impugnazioni avverso affidamenti pubblici spesso e volentieri manifestamente non conformi ai principi comunitari di parità delle parti e di rispetto del principio del favor partecipationis.
Sul punto va detto che il problema della mala gestione della res publica non è imputabile alla categoria degli avvocati o a quella dei magistrati amministrativi che, anzi, in una evidente situazione di notevole difficoltà di accesso alla giustizia (vedasi il problema del contributo unificato) ad oggi hanno avuto la possibilità di garantire agli operatori economici, che anche nell’ipotesi di un esito ingiusto del procedimento di gara, comunque il loro investimento economico non sarebbe andato disperso poiché l’ordinamento giuridico ad oggi garantiva un celere esito del giudizio in tale materia.
Pertanto pare legittimo chiedersi quale importante impresa straniera investirà in Italia sapendo che può soccombere in gara di fronte a concorrenti che possono sempre regolarizzare le loro dichiarazioni e sapendo comunque che il giudizio di impugnazione per gli appalti è ad oggi non solo oneroso ma caratterizzato da una corsa ad ostacoli senza certezza sull’esito.
A maggiore ragione poi questi principi valgono per le piccole e medie imprese che di fatto sono estromesse dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici non potendo certo economicamente sostenere gli ingenti costi richiesti (vedasi ad esempio il mercimonio della regolarizzazione delle dichiarazioni, il costo del contributo unificato, l’accensione di cauzioni in caso di accoglimento della domanda cautelare).
Per le considerazioni esposte la soluzione migliore sarebbe l’integrale eliminazione dell’articolo 41.
Tuttavia qualora ciò non fosse possibile sarebbe comunque opportuna la limitazione del concetto di temerarietà alle difese che siano in manifesto contrasto:
-
con il testo di legge o con il bando di gara;
-
con i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Quest’ultima soluzione almeno circoscrive per legge il concetto di temerarietà evitando che sia la discrezionalità della giurisprudenza a decidere cosa debba essere considerato lite temeraria.
Testo del DL Emendamento proposto
1. All’articolo 26 dell’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, puo’ altresi’ condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione e’ fondata su ragioni manifeste.”, b) al comma 2, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria puo’ essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.”.
|
1. All’articolo 26 dell’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, puo’ altresi’ condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione e’ fondata su ragioni manifestecausa è stata proposta temerariamente ossia disattendendo consolidati e pacifici orientamenti giurisprudenziali o espresse previsioni di legge e norme di gara.“, b) al comma 2, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria puo’ essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.”.
|