Proposta per una tutela amministrativa di prossimità

Riporto qui di seguito la proposta di modifica del D.P.R. n. 1199/1971, che ho redatto con l’obiettivo di rendere più vicina ed accessibile la giustizia amministrativa a cittadini e istituzioni locali, in risposta:
– al diritto di prossimità delle decisioni incidenti sul territorio;
– a quello di sussidiarietà (ossia di scelte e indirizzi che nascono dal territorio locale e sono allo stesso affidate, rimandando le scelte dei livelli territoriali più elevati ad organi competenti in tale ambito e così di seguito);
– al principio di eguaglianza tra soggetto pubblico agente e soggetto privato o pubblico destinatario dell’atto o provvedimento amministrativo dinanzi alla legge;
– alla effettività ed efficacia del diritto di difesa di ogni singolo cittadino o collettività riconosciuto ed attribuito dall’art. 24 della Costituzione.

Elementi tutti e diritti che sia sulla base delle recenti norme di centralizzazione dei poteri giudiziari, basati essenzialmente sulla cd. spending review, sia sulla non perfetta distinzione tra soggetti giudicati e soggetti giudicanti (i magistrati amministrativi sono assunti dal Governo ed appartengono all’Amministrazione Pubblica sia per l’assunzione che per l’affidamento di funzioni e sedi).

Per non intaccare il principio costituzionale di cui all’articolo 125 (Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione) e la normativa che regola tale fattispecie, anche in applicazione del principio del risparmio, sarebbe opportuno –in questo momento di trapasso di sistemi giuridici e normativi- dare più compiuta rilevanza ad una disposizione di legge che, con estrema semplicità e tempestività- consentiva e consente a ciascun cittadino di agire anche in proprio per avere un riscontro pressoché immediato alla sua domanda di giustizia rispetto ad un atto della p.a.

Anche questo sistema ha mostrato le sue pecche nella parte relativa all’attribuzione della capacità di libera formazione della decisione da parte dello stesso Organo emanante il provvedimento o l’atto o da parte dell’Organo amministrativo immediatamente superiore.

Ritengo che questo sistema possa essere agevolmente modificato, attribuendo l’istruzione e la decisione a soggetto terzo tra p.a. e soggetto privato o altro organo amministrativo, senza che ciò comporti lesione di poteri pubblici e, però, dando eguale valore e vigore alle motivazioni del soggetto che chiede l’annullamento o revoca o modifica dell’atto pubblico che direttamente o indirettamente lo coinvolge.

In allegato la proposta di modifica

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