Il contributo unificato previsto in materia di appalti pubblici potrebbe essere dichiarato eccessivo ed in contrasto con le normative europee di accesso alla Giustizia. Si attende l’esito della udienza odierna (11 febbraio 2015) in Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la causa C-61/14, avente ad oggetto una questione pregiudiziale relativa alla conformità al diritto europeo, degli importi del contributo unificato in materia di appalti pubblici.
La questione, quanto mai attuale e rilevante, vede coinvolte la “Associazione degli avvocati amministrativisti della Sicilia” e “Amministrativisti.it – Associazione Avvocati Amministrativisi Sicilia Orientale”, presiedute rispettivamente dal professore Salvatore Raimondi e dall’avvocato Carmelo Giurdanella, intervenute in giudizio nell’interesse dell’associazione di consumatori Cittadini Europei.
La questione pregiudiziale è stata sollevata, nel gennaio scorso, dal Tar Trento, (qui maggiori dettagli) che con l’ordinanza n. 23 del 29/01/2014, si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea, ritenendo l’importo del contributo unificato in materia di appalti pubblici, confliggente con i principi di diritto comunitario in materia di accesso alla giustizia.
Secondo le due associazioni, la normativa nazionale italiana in materia di “contributo unificato” nel settore degli appalti pubblici e, in particolare, gli articoli 13, commi 1 bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si ponga in netto contrasto con il diritto comunitario e con i principi di accessibilità delle procedure di ricorso; un livello di tassazione abnorme per l’avvio di un procedimento giurisdizionale in materia di appalti rischia infatti di escludere un’ampia fascia di appalti pubblici (specie quelli di modesto o medio valore) da possibili contestazioni giudiziarie.
In particolare, vengono violati i principi fissati dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.
Infatti, l’esborso anticipato di cifre così elevate (per il solo ricorso introduttivo il contributo da versare va dai 2000 ai 6000 euro), che in molti casi sono persino superiori allo stesso utile d’impresa (determinabile, come è noto, nella misura presuntiva del 10% dell’importo a base d’asta), rende di fatto inaccessibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR.
Inoltre, l’entità dell’esborso, da versare in pari misura anche per i successivi atti processuali (quali motivi aggiunti o ricorsi incidentali), rischia di generare atteggiamenti di autorinuncia, da parte del difensore, a tutti gli strumenti processuali che potrebbero essere fatti valere in giudizio, in palese violazione dei fondamentali principi in tema di accesso alla giustizia e di diritto alla difesa.
Viste le premesse e la rilevanza che la questione può avere nel processo amministrativo, c’è grandissima attesa per tutte le novità che potrebbero arrivare nelle prossime ore dalle aule della Corte di Giustizia Europea.