Contributo unificato nel processo amministrativo: nuova circolare del Segretario Forlenza

In attesa dell’emanazione della nuova circolare sul  “contributo unificato nel processo amministrativo” (attualmente aggiornata al 22 ottobre 2014), lo scorso 20 gennaio 2015 il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha emanato una circolare in ordine all’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater, T.U. 30 maggio 2002, n. 115.

Tale comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente versato, a carico della parte che abbia instaurato un giudizio di opposizione, anche incidentale, nel caso di integrale rigetto ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione proposta.

Per la determinazione del quantum la norma rimanda al comma 1-bis, che stabilisce, per i giudizi di impugnazione, l’aumento della metà del contributo unificato calcolato in base al valore della controversia, così come stabilito dal precedente comma 1 del medesimo articolo 13.

Orbene, nella circolare in commento, il Segretario Generale chiarisce che il citato art. 13 comma 1-quater trova applicazione esclusivamente nei processi instaurati innanzi all’AGO, e non anche a quelli innanzi agli organi della Giustizia Amministrativa.

Qui il testo della Circolare del 20 gennaio 2015.