Contributo Unificato Appalti: depositata la sentenza della CGUE

E’ stata depositata questa mattina la sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito alla causa C-61/14, avente ad oggetto la questione di conformità al diritto comunitario degli importi del contributo unificato in materia di appalti pubblici attualmente vigenti in Italia, che vede coinvolte la “Associazione degli avvocati amministrativisti della Sicilia” e “Amministrativisti.it – Associazione Avvocati Amministrativisi Sicilia Orientale”, presiedute rispettivamente dal professore Salvatore Raimondi e dall’avvocato Carmelo Giurdanella, intervenute in giudizio nell’interesse dell’associazione di consumatori Cittadini Europei.

La Corte, discostandosi dalle conclusioni dell’Avvocato Generale che aveva rilevato incompatibile con la direttiva 89/665, interpretata alla luce dell’art. 47 della Carta, “la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. b della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’art. 52 paragrafo 1, della Carta,”,  ha invece affermato la non confliggenza della normativa italiana con il diritto comunitario:

“- L’articolo 1 della direttiva 89/665 nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.

– L’articolo 1 della direttiva 89/665 nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.

In allegato il testo della sentenza