Legge concorrenza 2017: le novità per gli avvocati di cui poco si parla

A più di un mese dall’entrata in vigore della c.d. legge concorrenza 2017 (la legge è la n. 124 del 4 agosto 2017) si avverte ancora un certo, cauto, silenzio sulle novità che coinvolgono il mondo dell’avvocatura.

Si tratta di interventi operati sul testo della stessa legge professionale forense n. 247/2012, che possono avere un impatto potenzialmente epocale sul modo di svolgere l’attività professionale degli avvocati.

La rilevanza di queste modifiche è evidente sin dalle parti che la legge concorrenza ha inteso eliminare dall’ordinamento, consentendo agli avvocati associati di domiciliarsi professionalmente anche in luogo diverso dalla sede dell’associazione e, soprattutto, di partecipare ed essere associati a più di un’associazione.

Inoltre, stante l’inserimento nella legge professionale del nuovo art. 4-bis, sarà consentito all’avvocato di esercitare la propria professione nella forma non solo di società di persone, ma anche di società di capitali e di società cooperative, con esclusione solamente di società fiduciarie e trust.

A fronte del precedente divieto di partecipazione di soci di capitale, è stato adesso previsto l’esercizio della professione in forma societaria sia consentito a condizione che “solo” i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere avvocati e/o professionisti iscritti in altri albi.

Tuttavia, è previsto che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione sia composta da soli avvocati, così come che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale.

Attenzione però che resterà – giustamente – fermo il principio della personalità della prestazione professionale e dunque la responsabilità della società o quella dei soci non escluderà la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

D’altra parte è stato previsto che la sospensione, la cancellazione o la radiazione del socio professionista dall’albo nel quale esso è iscritto costituisca causa di esclusione anche dalla società.

Infine, va detto, sul punto, che anche le società saranno tenute al rispetto del codice deontologico forense e, dunque, soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

Altra importante novità, già prevista nel nuovo codice deontologico forense, ma adesso inserita espressamente all’interno della legge professionale (all’art. 13), è l’obbligo, per tutti gli avvocati, di consegnare al cliente sempre (e senza dunque bisogno che ci sia una richiesta espressa) il preventivo scritto, comunicando “la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie e compenso professionale”. Ciò comporterà, a cascata, l’obbligo di prevedere una scrittura di conferimento di incarico, comprensiva delle relative previsioni economiche, da far sottoscrivere al cliente.

Contrariamente a quanto qualcuno ha sostenuto, le richiamate modifiche sono immediatamente precettive sin dalla data di entrata in vigore della legge in esame, ossia dal 29 agosto, senza che vi sia alcun bisogno di ulteriori recepimenti o specificazioni.

Per tale ragione, e per l’assoluta rilevanza delle questioni affrontate dalla recente riforma, Amministrativisti.it sta già lavorando all’organizzazione di iniziative nel quale approfondire le tematiche, anche in relazione al loro collegamento con la materia del diritto amministrativo, e condividere aspetti positivi e criticità con gli associati.